Ascolta la versione audio dell’articoloLa Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, dall’altro, la lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una “revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale”.La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (Tue) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale “nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza”.Loading…Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), secondo il quale “nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino”.







