Ascolta la versione audio dell’articoloIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Ddl sicurezza. Nel corso della riunione il Governo ha anche deciso l’avvio della procedura per la nomina di Guido Stazi, attuale segretario generale dell’Antitrust, alla presidenza della Consob.Chiedilo al SoleDomande di approfondimento generate da 24Ore AIFermo preventivo facoltà anche per polizia localeLoading…Fermo preventivo come facoltà anche per le forze di polizia locale. A confermarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il nuovo Ddl sicurezza. «La norma già prevede che sia una prerogativa degli agenti di pubblica sicurezza e categorie di carattere funzionale nella quale sono ricompresi anche gli agenti di polizia locale – ha spiegato Piantedosi – si tratta solo di vedere l’estensione funzionale, ovvero le circostanze in cui può essere esteso il fermo preventivo, in caso anche dei minorenni per la movida, ma può riguardare qualsiasi agente di pubblica sicurezza, sia appartenente alle forze di polizia statale sia agente della polizia locale se specificatamente ordinati di fare quel tipo di servizio».Il ddl, ha spiegato, «è un po’ una ripresa di un testo originario che era andato già per un primo esame nel Consiglio dei Ministri di qualche mese fa, poi era stato sottoposto a dei confronti interministeriali, un provvedimento essenzialmente di carattere ordinamentale-organizzativo delle strutture delle forze di polizia. Abbiamo capitalizzato questo tempo trascorso per la necessità di trovare le giuste coperture finanziarie per aggiungere alcune norme di tipo diverso, non meramente organizzative».Riguardo il «fermo di prevenzione» Piantedosi ha spiegato che «viene esteso anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifica operazione di polizia, che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine pubblico, in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, ad esempio quelli della cosiddetta “movida”, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona».






